Dichiarazioni di conformità e firma in originale
By Antonio Bernardi
Recentemente, un cliente produttore di sistemi di misura mi ha girato una richiesta insolita, rimbalzatagli da un suo cliente interpellato da una società di leasing. In pratica, la società di leasing imponeva, quale requisito di accettabilità di una fornitura, che la dichiarazione di conformità del bene fosse consegnata in originale (con firma autografa), addirittura con esclusione esplicita della firma digitale.
Tale richiesta è da ritenersi infondata. Ho analizzato le direttive di prodotto direttamente incidenti sul bene in questione (uno strumento di misura automatico), e visto che c’ero ho ampliato l’analisi ad altre due direttive di largo uso (quella sulla compatibilità elettromagnetica e quella sulle macchine).
Direttiva MID
La direttiva 2014/32/UE (MID) sugli strumenti di misura a funzionamento automatico impone di produrre una dichiarazione di conformità contenente la firma del fabbricante e di conservarla per 10 anni a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza dei mercati (art. 8, comma 3). La dichiarazione è redatta secondo le indicazioni contenute nell’Allegato XIII. L’Allegato II disciplina i diversi percorsi di valutazione della conformità; il Modulo D (conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione) prescrive che:
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di strumento per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.
Si noti che all’utilizzatore finale viene data una copia della dichiarazione di conformità.
Direttiva CEM
La direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) prevede che il fabbricante rediga una dichiarazione di conformità conforme all’art. 15 e la conservi per dieci anni dalla data dell’immissione sul mercato dell’apparecchio interessato (art. 7, commi 2 e 3).
I due scenari di valutazione della conformità prevedono che il fabbricante compili una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di apparecchio e la tenga a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Nella precedente versione della direttiva (2004/108/CE), era previsto che il fabbricante rilasciasse la dichiarazione di conformità; nella versiona attuale si intuisce per induzione che la dichiarazione accompagni l’apparecchio unitamente alla documentazione obbligatoria (di cui all’art. 18). Si evince facilmente come, in tal caso, la dichiarazione sia una copia di quella originale, mantenuta a disposizione delle autorità nazionali. Specifico tutto ciò in quanto la direttiva, in sé, non prevede esplicitamente che l’utilizzatore riceva la dichiarazione di conformità.
Direttiva macchine
La direttiva 2006/42/CE (macchine) contempla (art. 5, comma 1, lett. e) che il fabbricante rediga la dichiarazione di conformità ai sensi dell’Allegato II e si accerti che accompagni la macchina. L’allegato II, al punto 2, prevede che:
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l’originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione della macchina.
Pertanto, la macchina è accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità.
In conclusione…
In conclusione, nessuna delle direttive esaminate prevede che il bene sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità in originale, tanto meno con firma autografa originale.
Tralascio di commentare sul rifiuto di utilizzare la firma digitale, che in Italia è equivalente a quella autografa (Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs.85/2005 e ss.mm.ii.).
Vorrei aggiungere un’osservazione. Chiedere al fabbricante di firmare la dichiarazione di conformità è il modo con cui il legislatore europeo ha voluto costringerlo a riflettere sul processo di marcatura dei propri prodotti, sul rispetto di tutti i necessari requisiti e sul fatto che la responsabilità di tutto ciò è personale: alla fine della fiera, parliamo di una persona che ci mette la sua faccia, di fronte a tutta l’Europa.
Trasformare tutto questo nella richiesta del foglio di carta firmato con la biro equivale a guardare il dito che indica la luna, e non la luna stessa.