Buco normativo per l'aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri?
By Antonio Bernardi
In breve: chi può erogare i corsi (soggetto formatore)?
Coordinatori
- Il corso base può essere erogato solo da figure individuate ope legis (art. 98, comma 2, D.Lgs. 81/2008; non sono previsti gli enti accreditati).
- L’allegato XIV del Testo Unico indica che è obbligatorio un aggiornamento quinquennale (sono concesse anche partecipazioni a congressi, convegni). Non specifica i soggetti erogatori in questo caso.
- Si può ritenere che, per erogare corsi di aggiornamento CSE/CSP validi, non bisogna essere soggetti formatori con requisiti (ad es. enti accreditati).
RSPP
- L’accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 (Repertorio atti n. 128/CSR, GU n. 139 del del 19/07/2016) ufficializza l’equipollenza tra i corsi di aggiornamento degli RSPP e quelli dei CSP/CSE (entrambi durano 40 h).
- Secondo l’accordo, per erogare corsi di aggiornamento RSPP validi bisogna essere soggetti formatori con requisiti (ad es. enti accreditati).
- Nella tabella in allegato V dell’accordo, relativa ai corsi di aggiornamento, alla voce “Coordinatore sicurezza” i requisiti dei soggetti formatori sono barrati. Per la voce “RSPP”, essi sono invece specificati.
Sintesi
Sembra possibile, allo stato attuale, che un soggetto privo di requisiti eroghi un corso di aggiornamento per CSE/CSP, e che l’attestato debba essere ritenuto valido anche ai fini dell’aggiornamento come RSPP.
NB: In tutti i casi, resta l’obbligo di qualifica dei docenti secondo il DM 06/03/2013.