Linee guida della Regione Veneto per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione ad amianto
By Antonio Bernardi
Nel Bollettino Ufficiale n. 26 del 5 aprile 2011 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 265 del 15 marzo 2011 - Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/2008).
Il documento sistematizza la materia finora sparsa in numerose Delibere di Giunta, aggiornando le procedure alla luce delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza). Si riconoscono diversi livelli di intervento, graduando le prescrizioni in funzione del livello di esposizione e dell’urgenza di eseguire determinate lavorazioni.
La Delibera rende obsolete le precedenti DGRV n. 5607 del 31 ottobre 1995 contenente il Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta e la DGRV n. 5455 del 3 dicembre 1996 che definiva linee guida di semplificazione per la cosiddetta microraccolta.
Non mi dilungo, al momento, nella descrizione delle procedure da attuare per la predisposizione del piano di lavoro, o delle semplificazioni per snellire il carico burocratico che gravava finora sulle operazioni più semplici.
Mi interessa segnalare che è stato reso operativo il protocollo per la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto (ambienti esterni) e per la valutazione del rischio in ambienti chiusi.
Abbandonato l’uso della norma UNI 10608, oggi ritirata in quanto fuorviante e inefficace, la valutazione dello stato di degrado delle coperture viene eseguita mediante considerazioni qualitative direttamente ricavabili sul sito, considerazioni che permettono di ottenere un indice di degrado (I.D.). I risultati vanno poi confrontati con alcuni limiti:
- I.D. inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale;
- I.D. compreso 25 e 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- I.D. maggiore o uguale a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
I concetti chiave che i proprietari di coperture contenenti amianto devono memorizzare sono, pertanto:
- almeno ogni due anni va eseguita e documentata una valutazione dello stato di degrado delle coperture;
- le tempistiche degli interventi di bonifica sono chiaramente definite.
Per gli ambienti interni, viene riconosciuta la validità della tradizionale procedura Versar. Si tratta di uno strumento di semplice utilizzo che, attraverso analisi qualitative, permette di identificare una posizione all’interno di un grafico. A seconda della posizione raggiunta, si ricavano le indicazioni sulle procedure da attuare.
Si allega la Delibera in calce a questo articolo. Si ricorda che, tra le attività dello studio, sono comprese la valutazione del degrado superficiale delle coperture e l’analisi Versar, per le quali l’esperienza maturata negli anni è più che significativa.